Tutti sanno, per poter convalidare la pensione, è necessario esercitare un'attività professionale. In caso contrario, si tiene conto anche dei periodi compensati di disoccupazione. Ma l'equazione di disoccupazione non retribuita e i quarti di pensione sono validi? La risposta è sì fino a un certo punto.

L'impatto della disoccupazione non retribuita sulla pensione

Indennità di disoccupazione

Dal 1 ° gennaio 1980, i disoccupati che percepiscono prestazioni continuano a contribuire alla pensione se ricevono le prestazioni:

  • Di nuovo al lavoro
  • Riclassificazione specifica
  • Equivalente per la pensione.

In termini di calcolo, i periodi di disoccupazione di 50 giorni continui (o meno) garantiscono un trimestre gratuito. Ma sempre entro il limite di 4 quarti massimo. Se rima senza lavoro con quarti cumulativi, questo non conta per il calcolo dell'importo della pensione. E per una buona ragione, sono i 25 "migliori" anni che serviranno come base per il calcolo. Vengono inoltre convalidati i punti per la pensione integrativa.

La disoccupazione non retribuita incide sulla pensione

  • Dopo un periodo compensato

Quando un disoccupato arriva alla fine delle indennità di disoccupazione o non può essere risarcito, può accumulare diritti pensionistici? La risposta è sì perché i diritti non si fermano radicalmente. Quindi, per un anno, continua ad accumulare quartieri a condizione che arrivi subito dopo un periodo di compensazione. Possono anche essere fino a 5 anni se il disoccupato può richiedere 20 anni di contributi, se ha almeno 55 anni al termine del periodo di indennizzo e non dipende più regime obbligatorio.

  • Una registrazione iniziale per i disoccupati

Anche i disoccupati per la prima volta hanno diritto a un totale di 4 quarti convalidati senza aver necessariamente avuto un periodo compensato prima. E se il primo periodo di disoccupazione si è verificato dopo il 31 dicembre 2020, la tassa è aumentata a un anno e mezzo. Infine, per specificare che per i periodi di disoccupazione non compensati prima del 1 ° gennaio 1980, questi non devono derivare da una partenza volontaria.

In pratica

Se in precedenza era necessario giustificare l'assenza di quote percepite mediante un certificato Pôle Emploi, ciò è cambiato. Dal 2020, la trasmissione avviene tra l'amministrazione interna. Va notato che questi diritti sono validi solo per la pensione di base e non per quella complementare.

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