Il casellario giudiziale include informazioni personali, tuttavia un estratto può essere richiesto al titolare in diverse situazioni.

Per comprendere appieno lo scopo di queste richieste, è importante conoscere il contenuto di questo file e come comunicarne il contenuto.

Perché chiedere una fedina penale?

Il casellario giudiziale nazionale contiene tutte le informazioni relative alle condanne penali di una persona.

Si compone di tre bollettini:

  • Newsletter numero 1, che contiene tutte le condanne e decisioni giudiziarie (reclusione, multe, liquidazione giudiziaria, decisioni di revoca dell'autorità parentale, ecc.)
  • Newsletter numero 2, che comprende condanne e decisioni giudiziarie al di fuori di alcune di esse, tra cui condanne per infrazioni, condanne condizionate, ecc.
  • Bollettino 3, che menziona solo le più gravi condanne penali (condanne per reati e reati punibili con la reclusione di oltre 2 anni di reclusione senza sospensione, divieto di attività con minori, ecc).

I principi generali relativi alla comunicazione di queste informazioni sono i seguenti:

  • Solo le informazioni menzionate nella newsletter numero 3 possono essere comunicate per iscritto
  • Solo il detentore del casellario giudiziale (o il suo rappresentante legale per minori o adulti sotto tutela) può richiedere queste informazioni (vedere sotto le specifiche dei bollettini 2 e 3)
  • I dati provenienti da altri voti possono essere trasmessi oralmente su richiesta del detentore del record.

Pertanto, quando viene richiesto un estratto del casellario giudiziario, questo si riferisce solo al Bollettino Numero 3.

Chi può chiedere?

Chiunque può richiedere un estratto dal Bollettino dei casellari giudiziari n. 3 al proprio titolare. Quest'ultimo rimane libero di comunicarlo o no.

I casi più frequenti sono datori di lavoro o locatori che desiderano assicurarsi che l'altra parte non sia stata condannata in modo grave.

Per gli altri due bollettini, la comunicazione di informazioni è limitata:

Comunicazione del bollettino numero 1 : può essere inviata solo a magistrati e carceri

Comunicazione del bollettino numero 2 : può essere inviata solo a determinate amministrazioni private o datori di lavoro in situazioni specifiche (ad es. Lavoro correlato a minori).

Vale a dire : nel contesto della prevenzione contro la fornitura di alloggi malsani o indegni, il notaio responsabile delle formalità relative alla vendita di un edificio deve richiedere la comunicazione del bollettino numero 2.

La legge Alur lo obbliga infatti a verificare che il futuro acquirente non sia stato oggetto di condanne legate alla presentazione di persone vulnerabili o dipendenti a condizioni di lavoro o di alloggio incompatibili con la dignità umana.

Richiedi un estratto di un casellario giudiziario

La richiesta di precedenti penali (bollettino numero 3) è gratuita e può essere effettuata online sul sito web del Ministero della Giustizia o per posta.

Per saperne di più: sito web del Ministero della Giustizia

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